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Regolamento UE 650/2012: legge applicabile alle successioni transfrontaliere

Come determinare la legge applicabile e la giurisdizione competente quando il de cuius o i beni si distribuiscono tra più Stati membri.

di Equipo Lex Partis

Il regolamento (UE) 650/2012, in vigore dal 17 agosto 2015 in tutti gli Stati membri eccetto Irlanda e Danimarca, è il pilastro che ordina le successioni transfrontaliere nell'UE. Prima, una successione con beni in due Paesi poteva essere trattata in parallelo sotto due leggi diverse e produrre decisioni contraddittorie. Il regolamento elimina questa frizione concentrando la successione sotto un'unica legge e un unico foro.

Criterio principale: residenza abituale

Il criterio guida è la residenza abituale del de cuius al momento del decesso. Tale residenza determina simultaneamente la legge applicabile alla successione (articolo 21) e la competenza dei tribunali del corrispondente Stato membro (articolo 4). È un criterio fattuale: pesano i legami effettivi, non la nazionalità né la semplice iscrizione.

Professio iuris: scegliere la legge nazionale

Il de cuius può, in un testamento, scegliere la legge della propria nazionalità come legge applicabile alla successione (articolo 22). Questa scelta — la professio iuris — è lo strumento chiave di pianificazione: consente a un cittadino francese residente in Germania di assicurare che la sua successione sia regolata dal diritto francese, evitando sorprese per gli eredi. Deve essere espressa o desumersi inequivocabilmente dal testamento.

Certificato successorio europeo

Il regolamento istituisce il certificato successorio europeo (CSE), un documento rilasciato dall'autorità dello Stato competente che attesta la qualità di erede, legatario, esecutore o amministratore in qualsiasi altro Stato membro senza ulteriori procedure. È lo strumento pratico che sblocca conti, registri e amministrazioni in Paesi diversi da quello del decesso.

Ciò che il regolamento copre e ciò che resta fuori

  • Copre: legge applicabile, competenza giudiziaria, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, e il certificato successorio europeo.
  • Esclude: questioni fiscali, regimi patrimoniali matrimoniali e trust, disciplinati dalle proprie norme interne o da altri strumenti UE.
  • Rinvio limitato: il rinvio è ammesso solo alla legge di uno Stato membro o a una legge che si applicherebbe alla successione.

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